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ANNO LX - 2009 - N4

Note e commenti

La sentenza n. 214 del 2009 sul contratto a termine

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La sentenza n. 214 del 2009 sul contratto a termine: i limiti alla discrezionalità legislativa e l’interpretazione costituzionalmente necessaria di norma elastica

Osservatorio europeo

La Convenzione 94 dell’Ilo alla luce del caso Rüffert

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1. Lo sviluppo storico delle clausole del lavoro nei contratti pubblici. — 2. La Convenzione Ilo n. 94 del 1949. — 3. Il periodo tra il 1949 e il 1980. — 4. Dopo il 1980: diminuisce l’interesse nel mondo anglo-americano e aumenta nell’Europa continentale. — 5. Il Rapporto 2008 della Commissione di esperti dell’Ilo. — 6. La novantasettesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro conferma la Convenzione n. 94. — 7. Il caso Rüffert. — 8. Ilo 94 e il caso Rüffert. Conseguenze giuridiche del conflitto tra la Convenzione n. 94 dell’Ilo e la legge comunitaria.

saggi

Lavoratori extracomunitari. Disparità di trattamento e discriminazione

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1. La discriminazione quale condizione «naturale» dell’immigrato. — 2. Un diritto antidiscriminatorio fondato sulle Carte costituzionali nazionali. — 3. Ragionevolezza e proporzionalità quale criterio che consente l’adozione di disparità di trattamento tra cittadini e lavoratori extracomunitari. — 4. I criteri di identificazione del diritto. — 5. Il diritto antidiscriminatorio in materia di razza e origine etnica. L’esclusione della cittadinanza. — 6. Segue: La specificità italiana. — 7. Alcuni riferimenti giurisprudenziali
I lavoratori europei nell’impresa orizzontale transnazionale tra regole sociali e di mercato

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Il tema delle trasformazioni dell’impresa nell’era post-fordista e delle ripercussioni che queste producono sul diritto del lavoro è ormai da anni al centro delle riflessioni della dottrina. E dalla letteratura in materia si ricava come i nuovi modelli organizzativi «orizzontali» dell’impresa, alternativi a quello dell’impresa verticalmente integrata, abbiano trovato risposte sul piano degli ordinamenti giuridici nazionali in istituti che tendono a garantire i lavoratori in essi coinvolti
Lavoro accessorio nelle recenti riforme e lavoro subordinato a «requisiti ridotti»

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1. Introduzione. — 2. Il lavoro accessorio prima delle recenti riforme: cenni. — 3. Il nuovo modello legislativo. — 4. L’ambito/settore di attività e le categorie dei prestatori di lavoro. — 5. Segue: i beneficiari. — 6. Segue: le tipologie di prestatori di lavoro. — 7. Segue: i pensionati. — 8. Il lavoro accessorio dei giovani. — 9. Le casalinghe. — 10. I percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. — 11. I lavoratori extracomunitari. — 12. Criteri distintivi della fattispecie: il criterio quantitativo/temporale e l’esenzione fiscale. — 13. Segue:

diritto sindacale

Sciopero a singhiozzo, serrata di ritorsione e usi aziendali

Gli argomenti dello sciopero articolato e della serrata conseguente, nonché quello degli usi aziendali, sono tuttora fortemente dibattuti in dottrina e giurisprudenza e presentano punti di incertezza (specie la prima diade) non ancora del tutto chiariti. Il commentatore, a partire dal caso deciso dal Tribunale di Ancona, fa il punto sullo stato dell'elaborazione giurisprudenziale.
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Tribunale Ancona , N.683-20 Mag 2009

(Tribunale Ancona
N:683 - 20 Mag 2009)

Est. Sbano – Fiom-Cgil (avv. Di Stasi) c. Fincantieri Spa (avv.ti Vettori, Morrico).

Note: Sciopero a singhiozzo, serrata di ritorsione e usi aziendali

Sciopero – Sciopero a singhiozzo – Precedente comportamento acquiescente del datore di lavoro – Serrata – Mancato pagamento delle retribuzioni – Condotta antisindacale – Sussiste.

È legittimo il diritto di sciopero quale che siano le modalità del suo esercizio, purché non appaia idoneo a pregiudicare irreparabilmente, oltre alla vita e all’incolumità personale, la produttività dell’azienda. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare che la serrata seguente è derivata non dalla mera difficoltà, ma da una impossibilità oggettiva di ricevere le prestazioni residue ex art. 1256 cod. civ. In caso di mancanza di prova obiettiva deve presumersi l’illegittimità della serrata qualora il datore di lavoro abbia in precedenti casi analoghi, cioè di scioperi avvenuti con la stessa modalità, accettato pacificamente le prestazioni residue dei lavoratori
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il caso

Consigliere nazionale di parità e rapporto (inesistente) di fiducia col governo

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso della ex Consigliera nazionale di parità avverso il provvedimento di revoca della nomina da parte del Governo nell’esercizio del potere ad esso attribuito dall’art. 6, l. n. 145/02; il Tar, nel rigettare il ricorso, ha accolto la linea difensiva ministeriale circa la sussistenza del carattere fiduciario della nomina della Consigliera da parte del Ministro.
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Tar Lazio Sez. III-bis, N.5780-18 Giugno 2009

(Tar Lazio Sez. III-bis
N:5780 - 18 Giugno 2009)

Pres. Speranza; Est. Brandileone – Guarriello (avv.ti Di Nitto, Torchia) c. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Servidori.

Note: Consigliere nazionale di parità e rapporto (inesistente) di fiducia col governo

Parità uomo-donna – Consigliera nazionale di parità – Nomina effettuata dal governo nel mese precedente lo scioglimento anticipato della XV legislatura – Revoca per «mancanza di sintonia» con gli indirizzi politici del governo insediatosi all’inizio della XVI legislatura – Legittimità.

È legittimo il provvedimento col quale il governo insediatosi all’inizio della XVI legislatura abbia revocato la Consigliera nazionale di parità nominata dal precedente governo nel mese antecedente lo scioglimento anticipato della XV legislatura, ove la Consigliera abbia dimostrato «mancanza di sintonia» rispetto agli indirizzi politici del nuovo governo in materia di politiche per la parità e le pari opportunità uomo-donna
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Osservatorio : la corte costituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE Le decisioni nel trimestre luglio-settembre 2009

Articolo scritto da:
Parole chiave: corte costituzionale
1. Illegittimità costituzionale della previsione della tutela risarcitoria per i contratti a termine illegittimi. — 2. Illegittimità delle stabilizzazioni senza selezione concorsuale.
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rapporto di lavoro

Esercizio di opzione ex art. 18 Stat. lav.: solo con il pagamento si estingue il rapporto di lavoro

(Corte di Cassazione
4 Settembre 2009, n.19224)

Cassazione, 16 marzo 2009, n. 6342, Sez. lav. Cassazione, 17 febbraio 2009, n. 3775, Sez. lav

Articolo scritto da:
Parole chiave: licenziamento opzione
La questione all’esame riguarda gli effetti dell’esercizio dell’opzione da parte del lavoratore sul vincolo contrattuale, ovvero se si debba ritenere risolto il rapporto di lavoro con la dichiarazione di scegliere l’indennità in luogo della reintegrazione oppure se sia necessario anche il pagamento di detta indennità sostitutiva.
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Legittimità del rifiuto all’assunzione del lavoratore disabile

(Corte di Cassazione
12 Marzo 2009, n.6017)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto; Est. Vidiri, P.M. Riello (diff.) – Btp Spa (avv.ti Mainetti, La Pera, Del Re) c. A. S. (avv. Ghiron). Corte d’Appello Roma 6 ottobre 2005.

Articolo scritto da:
Parole chiave: disabilità
Dilatando, infatti, la casistica utile al datore a rifiutare l’inserimento del disabile, si corre il rischio di veder il datore stesso in grado di manipolare a proprio esclusivo vantaggio il criterio della qualifica, assumendo atteggiamenti elusivi della normativa presentando, ad esempio, richieste di avviamento contenenti qualifiche difficili, rare a trovarsi, se non addirittura pretestuose, nella certezza che mai alcun disabile sarà ritenuto qualificato per quella richiesta, pur avendo ottemperato all’obbligo di legge
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Buona fede e correttezza nelle procedure concorsuali in ambito privato

(Corte di Cassazione
2 Febbraio 2009, n.2581)

Cassazione, 23 gennaio 2009, n. 1715, Sez. lav.

Articolo scritto da:
Parole chiave: concorso privato buona fede
Concorso – Promozioni a scelta per l’accesso a qualifica superiore – Esclusione del candidato dal concorso – Obbligo di motivazione da parte del datore – Violazione di buona fede e correttezza – Sussistenza – Illegittimità dell’esclusione.
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Trattamento economico e clausole elastiche nel rapporto di lavoro a tempo parziale

(Corte di Cassazione
23 Gennaio 2009, n.1721)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli; Est. Napoletano; P.M. Riello (parz. diff.) – Tda Srl (avv.ti Trifirò, Mittiga Zandri) c. T. R. (avv. Crisci) e Mc Donald’s Development Italy Inc. Corte d’Appello Firenze 25 gennaio 2005. CORTE D’APPELLO FIRENZE, 7 novembre 2008, Sez. lav. – Pres. Est. Pieri – Autostrade per l’Italia Spa (avv.ti Marazza, Trodella, Tosi) c. G. G. (avv.ti Rusconi, Voce).

Articolo scritto da:
Le sentenze annotate sollecitano nuovamente l’attenzione sulla flessibilità nel part-time, ex art. 5 della legge n. 863 del 1984, riproponendo la questione intorno alla legittimità delle cosiddette clausole elastiche e alle conseguenze derivanti dalla loro apposizione al contratto di lavoro a orario ridotto.
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Il non obbligo al lavoro notturno e l’adempimento dei carichi di cura

Lavoro notturno – Personale di volo – Ipotesi concernente lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni – Disciplina ex d.lgs. n. 185/2005 di attuazione della Direttiva n. 2000/79 – Esclusione applicazione d.lgs. n. 66/2003 – Non obbligo a prestare lavoro notturno ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 – Manifestazione della volontà di prestare lavoro notturno all’atto della firma del contratto individuale – Sufficienza – Dissenso alla prestazione notturna manifestato successivamente – Irrilevanza.
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Tribunale Civitavecchia ord., N.-14 Luglio 2009

(Tribunale Civitavecchia ord.
N: - 14 Luglio 2009)

Pres. Dell’Utri; Est. Rossi – N. R. G. (avv. Messina Veneruso) c. Alitalia/Compagnia Aerea Italiana (avv.ti Marazza, Pane).

Note: Il non obbligo al lavoro notturno e l’adempimento dei carichi di cura

Lavoro notturno – Personale di volo – Ipotesi concernente lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni – Disciplina ex d.lgs. n. 185/2005 di attuazione della Direttiva n. 2000/79 – Esclusione applicazione d.lgs. n. 66/2003 – Non obbligo a prestare lavoro notturno ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 – Manifestazione della volontà di prestare lavoro notturno all’atto della firma del contratto individuale – Sufficienza – Dissenso alla prestazione notturna manifestato successivamente – Irrilevanza.

L’art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 prevede la possibilità di esprimere il consenso a espletare o meno il lavoro notturno allorché ricorrano certe condizioni ritenute meritevoli di tutela dall’ordinamento. Il consenso può essere manifestato nel contratto di lavoro in via preventiva oppure prestato o negato in un momento successivo alla stipula del contratto, nel momento in cui il lavoratore o la lavoratrice si trovi nella condizione di potere scegliere. In tale contesto, il dissenso del lavoratore può rilevare ma, dal momento in cui questi ha espresso la sua volontà una volta per tutte nel documento contrattuale, fino a quando la materia non torni a essere nuovamente sottoposta a contrattazione tra le parti, non è consentita al lavoratore una revoca unilaterale del consenso.
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Sulla natura privilegiata del credito per omesso versamento dei contributi sindacali

Con la decisione in commento, la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna riconosce al credito insinuato nel fallimento dalle organizzazioni sindacali, per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza di «delega sindacale», il privilegio che assiste, a norma dell’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., i crediti retributivi. Prima di pervenire a tale conclusione, d’indubbia rilevanza pratica, il giudice fallimentare indugia, con completezza d’argomenti e inconsueta chiarezza
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Tribunale Bologna Sez IV civ. e fall., N.-29 Aprile 2009

(Tribunale Bologna Sez IV civ. e fall.
N: - 29 Aprile 2009)

Pres. Colonna; Est. Atzori – Fiom-Cgil (avv.ti Laudi, Pozzobon) c. Bernardi Mozzi Motor Srl (avv. Castelli)

Note: Sulla natura privilegiata del credito per omesso versamento dei contributi sindacali

Contributi sindacali – Credito per omesso versamento dei contributi – Natura giuridica della «delega» sindacale – Cessione del credito – Collocazione in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.

Il credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza delle cd. deleghe sindacali va ammesso allo stato passivo in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., configurandosi in tali casi non già un’ipotesi di delegazione di pagamento ex art. 1268 cod. civ., bensì un’ipotesi di cessione (parziale) del credito (futuro) da retribuzione che trova la propria disciplina negli artt. 1260 ss. cod. civ.
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Rotazione e scelta dei lavoratori nella cassa integrazione guadagni

Le due sentenze del Tribunale di Roma, pronunciate dallo stesso giudice, offrono lo spunto per ragionare sulla rotazione e sulla scelta dei lavoratori da sospendere nell’ambito della cassa integrazione guadagni straordinaria, trattando le sentenze i medesimi fatti, ma giungendo a conclusioni sostanzialmente diverse
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Tribunale Roma, N.-24 Marzo 2009

(Tribunale Roma
N: - 24 Marzo 2009)

Giudice Tucci – R. T. (avv. Aiello) c. Parmalat Distribuzione Alimenti Srl (avv. Belli).

Note: Rotazione e scelta dei lavoratori nella cassa integrazione guadagni

Cassa integrazione guadagni straordinaria – Rotazione dei lavoratori – Legge n. 223 del 1991 – Modalità rotazione – Criteri alternativi rotazione – Individuazione lavoratori da sospendere.

La mancata adozione da parte dell’impresa ammessa alla cassa integrazione straordinaria dei meccanismi di rotazione dei lavoratori è legittima solo ove siano indicati esaustivamente e specificamente i criteri di scelta alternativi alla rotazione. La scelta dei lavoratori da sospendere deve essere effettuata in base a uno specifico criterio oggettivo, in modo tale da rendere edotto il singolo lavoratore del criterio in base al quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso.
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Clausola di pace sindacale atipica e titolarità del diritto di scioero

(Tribunale Siena
27 Ottobre 2008, n.)

Est. Cammarosano – M. B. (avv. Dinoi) c. Officine Sl Srl (avv. Pelosi).

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Nella sentenza in commento, il Tribunale di Siena si pronuncia sulla legittimità di una clausola di accordo aziendale in cui, a fronte della previsione di un aumento salariale in favore dei lavoratori a titolo di anticipazione sull’aumento che sarebbe stato oggetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria, le parti escludevano, «pena decadenza, la partecipazione dei lavoratori a scioperi di carattere nazionale, regionale, provinciale o locale» indetti in ragione del suddetto rinnovo..
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