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pubblico impiego

Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore (non solo) pubblico

Le diverse questioni interpretative collegate all’art. 33, comma 5, della Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) acquisiscono una fisionomia più chiara e precisa con la pubblicazione della sentenza in epigrafe.
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Corte di Cassazione, N.7945-7 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:7945 - 7 Marzo 2008)

Ss.Uu. civ. – Pres. Carbone, Est. Vidiri, P.M. Iannelli – Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate c. D. L., B. A., A. A.

Note: Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore (non solo) pubblico

Lavoro pubblico – Diritto alla scelta e al mantenimento della sede di lavoro ex art. 33, comma 5, legge n. 104/92 – Requisiti espressamente previsti dalla legge – Continuità dell’assistenza prestata a congiunto disabile – Requisiti ulteriori – Interpretazione dell’inciso «ove possibile » – Verifica di compatibilità con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro – Rilevanza dell’interesse comune.

Alla stregua della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale – il suo esercizio finisca per ledere in ...
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Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro

La giurisprudenza di legittimità si è già ripetutamente pronunciata sulle conseguenze della nullità e/o inefficacia del licenziamento di un dirigente, sia pure irrogato per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale
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Corte costituzionale, N.351-24 Ottobre 2008

(Corte costituzionale
N:351 - 24 Ottobre 2008)

Pres. Flick, Est. S. Cassese – F. C. (avv.ti Castello e De Santis) e P. G. (avv. Russo Valentini) c. Regione Lazio e al.

Note: Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro

Lavoro pubblico – Dirigenti – Art. 1, commi 1 e 2, legge Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 – Disposizioni concernenti cariche e organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti secondo norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale – Questione fondata con riferimento all’art. 97 Cost. Lavoro pubblico – Dirigenti – Licenziamento – Poteri della pubblica amministrazione – Limiti – Buon andamento – Imparzialità. Lavoro pubblico – Dirigenti – Incarichi – Automatica cessazione – Illegittimità – Giusto procedimento. Lavoro pubblico – Spoils system – Risarcimento del danno – Maggiore onere p.a.

Sono illegittime per contrasto con l’art. 97 Cost. le norme dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 8/2007 nella parte in cui le disposizioni impugnate escludono l’obbligatoria reintegrazione del dirigente che sia automaticamente decaduto dall’incarico in base a una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
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Corte di Cassazione, N.3677-16 Febbraio 2009

(Corte di Cassazione
N:3677 - 16 Febbraio 2009)

Ss.Uu. – Pres. Prestipino, Est. La Terza, P.M. Martone (parz. diff.) – Comune di Limbiate (avv. Valentini) c. XY (avv.ti Fontana e Moshi).

Note: Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro
Parole chiave: lavoro pubblico ::

Lavoro pubblico – Dirigenti – Rapporto – Privatizzazione – Giurisdizione – Sdoppiamento – Conseguenze. Lavoro pubblico – Enti locali – Incarichi dirigenziali – Revoca – Illegittimità – Reintegrazione nelle funzioni – Giurisdizione dell’Ago.

Il legislatore della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha introdotto la giurisdizione esclusiva in capo al giudice ordinario, alla stregua di quanto previsto precedentemente in capo al giudice amministrativo: di tal che, dallo sdoppiamento di attribuzione tra giudice del provvedimento e giudice dell’atto di gestione, possono determinarsi conseguenze lesive per il dirigente in virtù dell’atto generale di organizzazione sia ex se, sia in quanto presupposto illegittimo per l’assunzione dell’atto paritetico.
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