Licenziamento individuale – Diritto di critica – Tutela preventiva della
salute e sicurezza sul lavoro – Giusta causa – Insussistenza
Denunciando il pericolo di un rischio futuro, ma imminente, per la salute
umana e per l’ambiente, indotto dal malfunzionamento dei sistemi di smaltimento
di scorie nucleari e da carenze organizzative e di personale tecnico in
azienda, il lavoratore ha esercitato legittimamente il diritto di critica, in quanto
ha agito per perseguire uno scopo socialmente apprezzabile, rappresentato dall’esigenza
di tutelare la salute dei lavoratori e della popolazione dal rischio di
contaminazione ambientale; con la conseguenza che è illegittimo il licenziamento
del lavoratore disposto per violazione dell’obbligo di fedeltà al datore di lavoro
di cui all’art. 2105 c.c.