Pensione – Ripetibilità delle somme erogate indebitamente – Ri co no -
sci bilità dell’errore – Mancanza di buona fede – Legittimo affidamento
– Esclusione del legittimo affidamento.
Ai sensi dell’art. 52, l. n. 88/1989, come modificato dall’art. 13, l. n.
412/1991, sono escluse dal beneficio dell’irripetibilità tutte le somme erogate in
S I C U R E Z Z A S O C I A L E
forza di un provvedimento provvisorio di attribuzione del trattamento di quiescenza.
In ogni caso il decorso di un lungo lasso di tempo tra l’emissione del provvedimento
provvisorio e quello definitivo non esclude la ripetibilità dell’indebito,
allorquando il giudice di merito ritenga insussistente, sia pure in termini probabilistici,
la buona fede dell’assicurato, in ragione della riconoscibilità dell’errore
di calcolo nel provvedimento di liquidazione della pensione.